Donata Chiesa
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Tutela del diritto d'autore e Architettura
Contrariamente a quanto creduto da molti, il diritto d'autore e' tutelato anche in Architettura, a condizione naturalmente che il Professionista si attivi per difenderlo.
In merito ripubblichiamo una sentenza del Tribunale di Milano, gia' pubblicata sul numero 1 del 2001 di AL dall'Ordine degli Architetti Lombardi.
Tribunale di Milano, 26 gennaio 2000
Svolgimento del processo:

Con citazione notificata il 18-06-1997 l'architetto Donata Chiesa conveniva in giudizio il geometra omissis esponendo quanto segue.
L'attrice aveva progettato un modulo di costruzione ad uso abitativo caratterizzato dal fatto di essere assemblabile in piu' unita' in un medesimo corpo di fabbrica. I caratteri salienti del citato modulo di costruzione erano i seguenti:
a) la disposizione degli spazi interni caratterizzata dalla distribuzione dei locali su quattro piani sfalsati;
b) contenutezza dei costi di costruzione dei piani sfalsati "poiche' l'assemblaggio di piu' moduli consente di realizzare solai sfalsati con un'unica gettata"...;
c) accessibilita' ai piani sfalsati con un dislivello di soli nove gradini;
d) contenuto sviluppo in altezza dell'edificio; interramento solo parziale dei locali al piano terreno;
e) contenuto costo di costruzione perche' il 50% delle pareti perimetrali comuni al modulo adiacente;
f) concentrazione dell'area a giardino pertinenziale in unico lotto antistante i due lati liberi della costruzione (e non divisa tra il davanti ed il retro);
g) pareti finestrate aperte ad "L" e sempre rivolte verso il giardino di pertinenza e mai verso la proprieta' del modulo confinante.

L'attrice dichiarava di aver utilizzato il progetto per la costruzione di ville quadrifamigliari in Gudo Visconti e di altre due ville quadrifamigliari in Trivolzio.
Successivamente aveva scoperto l'esistenza in Vermezzo di due ville bifamigliari e trifamigliari costruite su progetto del geometra omissis copiando integralmente il progetto realizzato in Gudo Visconti, inoltre l'esistenza in Gaggiano di diverse costruzioni (ville bi e trifamigliari) realizzate secondo lo stesso progetto.
Affermava che la comparazione delle tavole dei due progetti raffiguranti sia il disegno dell'esterno sia la divisione degli interni rendeva evidente l'attivita' di pedissequa imitazione e di plagio acritico realizzata del geometra.
Sosteneva in via principale che il comportamento del geometra aveva realizzato la violazione degli artt. 2575 c.c. e 2 n. 5 della Legge sul diritto d'autore; in via subordinata e graduata la violazione degli artt. 2578 c.c. e 99 della Legge sul diritto d'autore, delle norme sulla concorrenza; dell'art. 2043 c.c. e, infine, dell'art. 2041 c.c. e chiedeva al tribunale di condannare il geometra al risarcimento dei danni in misura pari al compenso che ad essa sarebbe spettato per la progettazione delle costruzioni eseguite dal convenuto riproducendo i suoi progetti oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza; sotto il profilo dell'arricchimento senza causa, di condannare il convenuto a indennizzarla della correlativa diminuzione patrimoniale. Il convenuto non si costituiva in giudizio e il giudice istruttore ne dichiarava al contumacia.

Nell'udienza del 13-02-1998 il giudice istruttore, in accoglimento di richiesta in tal senso dell'attrice, ordinava al comune di Gaggiano di esibire in giudizio copia degli elaborati grafico-progettuali inerenti le concessioni edilizie riguardanti le ville costruite in Gaggiano su progetto del geometra. Successivamente il giudice istruttore disponeva consulenza tecnica di ufficio invitando il consulente dott. arch. Mario Tagliapietra a esprimere parere sia sull'allegato plagio, sia sull'ammontare del compenso che sarebbe spettato ad essa attrice se avesse progettato gli edifici realizzati dal convenuto.
Nell'udienza del 19-10-1999 l'attrice precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

1. L'atto di citazione risulta regolarmente notificato a mezzo posta mediante consegna di copia effettuata il 18-06-1997 a persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Risulta rispettato il termine di comparizione. La contumacia del convenuto deve quindi ritenersi legittimamente dichiarata.

2. In fatto, le risultanze documentali, nella lettura agevolata dalla consulenza, dimostrano senza possibilita' di dubbio la derivazione dei progetti del geometra da quelli dell'attrice, siccome precisato e analiticamente motivato a pag. 10 della relazione, segnatamente nelle proposizioni seguenti:
"Confrontando la "cellula tipo" ... Chiesa con quella ... del geometra appare evidente la similitudine e la identita' delle caratteristiche distributive, sia in senso planimetrico che in quello altimetrico...".
"... il prospetto ovest del progetto ... il geometra appare chiaramente simile sia sotto l'aspetto degli elementi architettonico usati (finestre, porte, archi, logge, ecc.) che sotto l'aspetto morfologico e volumetrico del (rectius: a1) prospetto Nord dell'Arch. Chiesa.".
" Gli altri prospetti ... del geometra differiscono ..., pur partendo dalla stessa matrice, per aver dimezzato le volumetrie in conseguenza dell'accoppiamento di due cellule in luogo delle quattro realizzate dalla Chiesa"
 ( v. doc.ti 5 fasc. attrice, doc.ti 14 a 22 allegati alla relaz. di cons. ).

3. In diritto, le domande formulate in via gradatamente subordinata dimostrano ad un tempo l'incertezza dell'attrice e l'oggettiva difficolta' del caso per quanto riguarda l'inquadramento normativo. La domanda proposta in via principale, che prospetta la violazione del diritto d'autore nella previsione degli artt. 1 e 2 della Legge 22-04-1941 n. 633, e' fondata.
Infatti, mentre non puo' affermarsi, perche' non provata, la novita' (nell'eccezione dell'art. 99 Legge dir. aut.) delle soluzioni caratterizzanti il modulo di costruzione dell'Architetto Chiesa, in particolare la disposizione su piani sfalsati degli spazi interni, l'accessibilita' ai detti piani con dislivello di nove gradini, l'economia comportata da minor numero di gettate orizzontali di cemento ecc. deve riconoscersi al progetto, sulla scorta del condivisibile parere espresso dal consulente dell'ufficio, un valore figurativo e una certa originalita' nell'insieme dell'organismo architettonico ..., rispetto alla produzione corrente di tipologie analoghe, meritevoli della tutela apprestata dalla Legge con riferimento ai citati articoli, tenuto presente che, per giurisprudenza costante, il valore artistico di un'opera deve riscontrarsi nell'originalita' dell'opera in se', come espressione di creativita', anche modesta, "come quella (v. Cass. 5-7-1990 n. 7077) ... che, pur inserendosi in un genere diffuso, si distingue quale prodotto singolare della personalita' del suo autore" (nello spetto senso Cass. 23-1-1969 n. 175 in Giust. Civ. 1969-I-603).

4. E' fondata e va accolta la domanda di risarcimento dei danni, sotto il profilo, prospettato dall'attrice, del mancato guadagno. Si ravvisa il rapporto di causalita' tra il comportamento del geometra e l'allegato danno da mancato guadagno gli interessi legali, da calcolare sull'importo medio tra quello liquidato e quello rivalutato pari a lire omissis , a partire dall'1-1-1997 fino al pagamento.

5. Puo' essere disposta, in applicazione dell'art. 166 della Legge sul diritto d'autore, a fine riparatorio integrativo del danno mediante informazione del pubblico della reale situazione di diritto, la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano il Corriere della Sera per una volta, in giorno di domenica, a caratteri doppi dell'ordinario, da attuare entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a spese del convenuto, con diritto dell'attrice, in difetto, di provvedervi direttamente ripetendo dal convenuto la spesa anticipata.

6. Omissis

 p.q.m.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, cosi' decise:

1) dichiara la violazione da parte del geometra omissis del diritto d'autore di Donata Chiesa sui disegni d'architettura oggetto di causa;

2) condanna il geometra omissis a pagare a Donata Chiesa, a titolo di risarcimento dei danni la somma di lire omissis oltre agli interessi legali omissis ;

3) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul Corriere della Sera, per un volte, in giorno di domenica, a caratteri doppi dell'ordinario, da attuare entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con diritto per l'attrice, in caso il convenuto non vi ottemperi, di provvedervi direttamente e di ripetere dal convenuto la spesa anticipata

4)Omissis